Un condannato ha presentato un'istanza direttamente al Tribunale per ottenere la rideterminazione della propria posizione esecutiva e il calcolo della pena complessiva. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta. L'interessato ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il magistrato dovesse procedere autonomamente al ricalcolo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e ha confermato che il cumulo delle pene spetta in prima battuta al Pubblico Ministero, per assicurare rapidità nell'esecuzione delle sanzioni. Il condannato può rivolgersi al Giudice dell'esecuzione solo dopo l'emissione del provvedimento del Pubblico Ministero, qualora ritenga errato o ingiusto il calcolo effettuato. L'omissione di questo passaggio rende l'istanza inammissibile e comporta la condanna al pagamento delle spese di giudizio e di una sanzione economica.
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