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Art. 663 Codice di Procedura Penale — Anno 2022

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Altri anni per Art. 663 Codice di Procedura Penale

Detenzione inumana o degradante: risarcimento anche se non continua
Il Tribunale di Sorveglianza aveva respinto la richiesta di risarcimento per detenzione inumana o degradante presentata da un detenuto, ritenendo che i periodi di carcerazione (2003-2009 e 2010-2012) non fossero continui a causa di un periodo di libertà intermedio. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del detenuto. I giudici di legittimità hanno stabilito che, in presenza di un unico decreto di cumulo per reati commessi prima dell'inizio della carcerazione, il rapporto esecutivo deve considerarsi unitario. Di conseguenza, la mancanza di continuità temporale tra i periodi di detenzione non impedisce la valutazione della domanda di risarcimento (sotto forma di riduzione della pena o indennizzo pecuniario), la cui competenza spetta sempre alla magistratura di sorveglianza se il soggetto è detenuto al momento della domanda. La decisione è stata annullata con rinvio.
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Cumulo delle pene: la Cassazione batte i ritardi della giustizia
Il caso riguarda Il Condannato, che ha richiesto il cumulo delle pene per due condanne distinte al fine di beneficiare della liberazione anticipata per un periodo di detenzione già sofferto. Il Tribunale ha inizialmente rigettato la richiesta, ritenendo non cumulabile una pena già interamente espiata prima che l'altra diventasse esecutiva. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Condannato. I giudici di legittimità hanno stabilito che, ai fini del cumulo delle pene concorrenti, devono essere incluse anche le sanzioni già espiate relative a reati commessi prima dell'inizio della detenzione attuale. La posizione del condannato non può infatti essere penalizzata da ritardi burocratici o dalla casualità delle date di irrevocabilità delle sentenze. La Cassazione ha quindi annullato l'ordinanza con rinvio per un nuovo esame.
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Cumulo delle pene: la Cassazione corregge i calcoli errati
Il Condannato ha contestato il calcolo della pena residua da espiare, pari a quasi quaranta anni di reclusione, stabilito dal Pubblico Ministero e confermato dal Tribunale. La difesa ha denunciato gravi errori metodologici nell'applicazione del cumulo delle pene, evidenziando che i periodi di detenzione già sofferti non erano stati correttamente sottratti dai singoli cumuli parziali e che non erano stati applicati i limiti di legge previsti per mitigare la pena complessiva. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il calcolo del cumulo delle pene deve seguire regole precise: la pena già espiata va detratta immediatamente da ciascun cumulo parziale e il residuo deve confluire nel calcolo successivo per consentire l'applicazione dei limiti di legge più favorevoli. La sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo calcolo.
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Custodia in carcere e sospensione dell’ordine di esecuzione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condannato contro il provvedimento di cumulo delle pene. Il ricorrente lamentava la mancata notifica della sospensione per una vecchia condanna. Tuttavia, i giudici hanno rilevato la presenza di una seconda condanna definitiva per la quale l'uomo si trovava già in custodia cautelare in carcere. In questo scenario, la legge vieta la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena. Di conseguenza, il cumulo delle pene rimane valido e il condannato deve restare in carcere, oltre a dover pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Cumulo delle pene: no a sconti per chi commette nuovi reati
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento della fungibilità di oltre tre anni di reclusione presofferti all'interno di un unico cumulo di pene, invocando i limiti massimi previsti dalla legge. La Corte d'Assise d'Appello ha invece applicato la regola dei cumuli parziali, poiché il soggetto ha commesso nuovi reati durante l'espiazione delle precedenti condanne. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la commissione di un nuovo reato durante l'esecuzione della pena impone la creazione di un distinto cumulo delle pene. Questa regola impedisce di computare la detenzione passata per reati commessi successivamente, garantendo la corretta applicazione del principio di legalità della pena.
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Revoca dell’indulto: il cumulo delle pene non salva il condannato
La Corte di Cassazione ha confermato la revoca dell'indulto nei confronti di un soggetto condannato. Il Giudice dell'esecuzione aveva annullato il beneficio poiché l'uomo aveva commesso nuovi reati gravi entro i cinque anni successivi. La difesa sosteneva che le pene originarie fossero ormai confluite in un cumulo inscindibile e che fossero state già interamente scontate. I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, stabilendo che la revoca dell'indulto opera automaticamente per legge al verificarsi delle condizioni ostative, anche se la pena fa parte di un cumulo. Spetterà poi al Pubblico Ministero ricalcolare la pena complessiva. Inoltre, la pena indultata non è eseguibile fino alla revoca del beneficio, escludendo che potesse considerarsi già scontata.
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Cumulo delle pene: nessun limite per chi delinque in carcere
Il Condannato ha proposto ricorso contro la decisione del Tribunale di Bergamo, che aveva rigettato la sua richiesta di rideterminazione della pena complessiva. Il ricorrente lamentava un errore di calcolo e la violazione dei limiti massimi di carcerazione previsti dalla legge. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il cumulo delle pene non è soggetto ai limiti di legge se il condannato commette un nuovo reato durante l'espiazione della pena precedente. Di conseguenza, il provvedimento di cumulo originario resta valido e il ricorrente deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
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