Un uomo condannato a svolgere il lavoro di pubblica utilità si vede negare la rimessione in termini per non essersi attivato autonomamente. La Corte di Cassazione annulla la decisione, stabilendo che l'onere di avviare l'esecuzione della pena spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria (Pubblico Ministero e UEPE) e non al condannato, la cui unica responsabilità è adempiere una volta convocato.
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