Il Tribunale di sorveglianza ha negato l'affidamento in prova terapeutico a un condannato, ritenendo inidoneo il programma di recupero non residenziale a causa dei suoi precedenti penali e dell'inadeguatezza del contesto familiare, dato che la convivente era indagata per reati di droga. Il condannato ha proposto ricorso, sostenendo che la decisione fosse contraddittoria. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il giudice non è vincolato dal parere della struttura sanitaria pubblica. La valutazione deve considerare la pericolosità sociale del soggetto e l'idoneità dell'ambiente familiare, che in questo caso rischiava di compromettere la riabilitazione. Il condannato perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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