L'Inquilino propone un'opposizione tardiva allo sfratto per morosità intimato dal Proprietario per un immobile commerciale. L'Inquilino si giustifica sostenendo che il ritardo nel pagamento dei canoni fosse dovuto a un terremoto che aveva sospeso i termini di legge. La Corte d'Appello rigetta l'opposizione, rilevando che la sospensione era terminata e che l'Inquilino non aveva pagato l'affitto nemmeno dopo la scadenza del blocco dei pagamenti. La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici confermano che, anche se l'inadempimento diventa esigibile durante la causa, il mancato pagamento fino alla sentenza giustifica la risoluzione del contratto. L'Inquilino perde definitivamente la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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