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Art. 659 Codice Penale — Sezione Quinta Penale

Altri anni per Art. 659 Codice Penale

Urla e violenza in condominio: condanna per disturbo del riposo
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condomino condannato per vari reati, tra cui il disturbo del riposo delle persone. L'uomo gridava nel cuore della notte, svegliando un vicino che dormiva in una stanza insonorizzata. Quando un altro condomino è intervenuto per chiedere silenzio, l'imputato lo ha aggredito fisicamente con schiaffi e sputi, minacciandolo di morte con un bastone e rivolgendogli insulti razzisti. I giudici hanno confermato la condanna, ribadendo che per la configurabilità del reato non serve la prova del disturbo effettivo di più persone, ma basta l'idoneità dei rumori a disturbare un numero indeterminato di soggetti in un condominio. L'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Competenza del Giudice di Pace: salta la condanna del Tribunale
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Imputato, annullando senza rinvio la condanna per i reati di minaccia e percosse a causa del difetto di competenza del Tribunale. La Suprema Corte ha ribadito che la Competenza del Giudice di Pace non può essere attratta da quella del Tribunale ordinario tramite le normali regole di connessione dei procedimenti, a meno che non si tratti di concorso formale di reati. Di conseguenza, i giudici di merito avrebbero dovuto dichiarare l'incompetenza. Per quanto riguarda il residuo reato di disturbo della quiete pubblica, di competenza del Tribunale, la Corte ha rilevato l'avvenuta prescrizione del reato, annullando la relativa condanna. Gli atti per i reati minori sono stati trasmessi al Pubblico Ministero per il corretto inoltro al giudice competente.
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Appello tardivo: processo in assenza e termini
La Corte di Cassazione dichiara inammissibili due ricorsi a causa di un appello tardivo. La sentenza chiarisce la cruciale differenza tra l'imputato 'assente' e 'contumace' (istituto abrogato) ai fini del calcolo dei termini per l'impugnazione. Per l'imputato assente, ma consapevole del processo, il termine per appellare decorre dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza, e non dalla successiva notifica di un ordine di esecuzione.
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