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Art. 659 Codice Penale — Anno 2023

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Altri anni per Art. 659 Codice Penale

Disturbo della quiete pubblica: condanna per i locali
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale per i gestori di un locale pubblico ritenuti responsabili di disturbo della quiete pubblica e violazione delle norme sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo. Il caso riguardava una serata danzante protrattasi oltre l'orario consentito e con un numero di partecipanti superiore alla capienza autorizzata. La Suprema Corte ha ribadito che la responsabilità penale sussiste anche per l'amministratore di fatto e che la violazione di specifiche prescrizioni dell'autorità configura il reato previsto dall'art. 659, comma 2, del codice penale.
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Rumori molesti: la condanna penale e la querela
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di rumori molesti (art. 659 c.p.) nei confronti di un soggetto che disturbava i vicini percuotendo pareti e pavimenti. La difesa invocava l'improcedibilità per mancanza di querela a seguito della Riforma Cartabia. Gli Ermellini hanno però stabilito che la costituzione di parte civile equivale a una valida manifestazione della volontà punitiva. Inoltre, trattandosi di un reato di pericolo presunto, non è necessario dimostrare il disturbo effettivo di ogni singolo abitante, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a disturbare un numero indeterminato di persone.
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Disturbo quiete pubblica: ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un gestore di un locale, condannato per il reato di disturbo della quiete pubblica a causa della musica ad alto volume. Il ricorso è stato respinto perché si limitava a riproporre questioni di merito già valutate e decise correttamente dalla Corte d'Appello, senza evidenziare vizi di legittimità. La Suprema Corte ha ribadito che le testimonianze dei residenti sono sufficienti a provare il disturbo, anche se le forze dell'ordine, al loro arrivo, hanno constatato un volume più basso.
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Disturbo quiete pubblica: la responsabilità del manager
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per disturbo quiete pubblica a carico del legale rappresentante di una società che organizzava eventi rumorosi. La sentenza stabilisce che il manager è responsabile per 'colpa in vigilando', anche se gli eventi erano materialmente gestiti da terzi. L'ordinanza dichiara il ricorso inammissibile, ribadendo i limiti all'appellabilità delle sentenze che comminano la sola pena dell'ammenda.
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