Un condannato ha presentato un'istanza esecutiva scatenando un disaccordo tra due diversi organi giudiziari. Il tribunale e la corte d'appello hanno entrambi declinato la decisione, generando un blocco processuale. Il punto controverso riguardava l'ultima pronuncia irrevocabile emessa a carico dell'interessato: una sentenza di proscioglimento per vizio di mente con applicazione della libertà vigilata per un anno. Il tribunale riteneva che un'assoluzione non potesse determinare la competenza esecutiva penale rispetto a precedenti condanne. La Corte di Cassazione ha composto la controversia stabilendo la competenza del giudice dell'esecuzione del tribunale locale. L'applicazione di una misura di sicurezza, comportando l'iscrizione nel casellario giudiziale e specifici effetti esecutivi, attribuisce pienamente la giurisdizione all'ultimo giudice che ha emesso il provvedimento definitivo, sbloccando la procedura a favore della gestione unitaria.
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