Una società immobiliare chiede lo sfratto di un ex portiere. Il Tribunale dispone la sospensione del giudizio in attesa della definizione di una potenziale causa di lavoro. La Corte di Cassazione annulla l'ordinanza, stabilendo che la sospensione è illegittima sia perché non vi era alcuna causa pregiudiziale effettivamente pendente, sia perché la natura sommaria della fase iniziale del procedimento di sfratto non consente l'applicazione dell'art. 295 c.p.c., il cui scopo è evitare conflitti tra giudicati.
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