La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7850/2024, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione della parte civile contro una sentenza di improcedibilità per difetto di querela. La Corte ha chiarito che la parte civile non ha un interesse concreto all'impugnazione, poiché tale pronuncia processuale non le impedisce di agire in sede civile per ottenere il risarcimento del danno, confermando la separazione tra giurisdizione penale e civile.
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