La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla debenza dell'imposta di registro su un lodo arbitrale la cui esecutività era stata sospesa. Con l'ordinanza n. 1989/2026, ha stabilito che la sospensione non annulla l'obbligo tributario, che sorge con il decreto di esecutorietà. Solo una sentenza definitiva che annulli il lodo può estinguere il debito d'imposta. Tuttavia, nel caso specifico, per alcuni ricorrenti è intervenuto un giudicato esterno di annullamento del lodo che ha reso illegittima la pretesa fiscale nei loro confronti.
Continua »