La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per truffa. L'imputato contestava la validità della querela e l'applicazione di un'aggravante. I giudici hanno chiarito che, in presenza di recidiva qualificata, scatta la procedibilità d'ufficio per truffa ai sensi dell'articolo 649-bis del codice penale. Questo rende del tutto irrilevante verificare la validità o la provenienza della querela presentata dalla vittima. Inoltre, la contestazione sull'aggravante è stata ritenuta priva di interesse pratico, poiché l'imputato aveva già ottenuto la pena minima di sei mesi di reclusione grazie al bilanciamento con le attenuanti. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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