Un uomo, condannato in via definitiva per evasione dagli arresti domiciliari, ha chiesto la revisione della sentenza penale. Sosteneva che le annotazioni della polizia giudiziaria contenessero un errore sull'indirizzo del controllo, indicando una via e un civico leggermente diversi da quelli reali. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici precedenti: la richiesta è inammissibile. Un semplice errore di battitura, un refuso evidente, non costituisce una 'nuova prova' capace di demolire la sentenza. I giudici hanno ritenuto l'errore irrilevante, dato che la persona era ben nota alle forze dell'ordine e l'identificazione del luogo era certa. La revisione non può basarsi su elementi palesemente inidonei a sovvertire il giudizio.
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