Un imputato accusato di reati inerenti alle armi e alla ricettazione concorda la pena con la Procura tramite patteggiamento. Successivamente, il difensore propone ricorso per cassazione lamentando la mancata valutazione del proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso contro patteggiamento totalmente inammissibile. La riforma legislativa limita le impugnazioni contro le sentenze concordate a casi tassativi e predeterminati. L'imputato, scegliendo il rito speciale, rinuncia a contestare la propria responsabilità penale e la ricostruzione dell'accusa. Di conseguenza, i giudici di legittimità confermano la condanna penale originaria e condannano il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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