La polizia giudiziaria ha perquisito un minimarket e ha trovato droga, contanti occultati, gioielli e documenti altrui. Il pubblico ministero ha disposto il sequestro probatorio di tutto il materiale. L'indagato ha chiesto la restituzione di parte del denaro, sostenendo la nullità del provvedimento per mancata nomina di un interprete durante la perquisizione e l'assenza di collegamento tra i soldi e i reati contestati. Il Tribunale del Riesame ha respinto la richiesta. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il sequestro non rientra tra gli atti per cui la legge impone la traduzione obbligatoria. Inoltre, la gestione quotidiana dell'attività commerciale e le dichiarazioni spontanee rese in lingua italiana dimostrano una sufficiente conoscenza dell'italiano. La contiguità fisica tra denaro, droga e documenti altrui giustifica pienamente il vincolo cautelare.
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