La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de Il Ricorrente, confermando la condanna per tentato furto, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Il Ricorrente sosteneva l'applicazione della desistenza volontaria, affermando di essersi allontanato spontaneamente dal luogo del furto. I giudici hanno chiarito che la desistenza volontaria non sussiste se l'interruzione dell'azione è determinata da fattori esterni, come la presenza di telecamere e di passanti. Inoltre, la fuga pericolosa per sfuggire alle forze dell'ordine configura l'aggravante teleologica per assicurarsi l'impunità. Di conseguenza, Il Ricorrente perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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