La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un automobilista per il reato di ricettazione di targa smarrita e falsificazione. L'imputato era stato sorpreso alla guida di un ciclomotore con una targa contraffatta e precedentemente smarrita dal legittimo proprietario. La difesa sosteneva che, a seguito della depenalizzazione del reato di appropriazione di cose smarrite, non potesse più configurarsi la ricettazione. I giudici hanno respinto la tesi, stabilendo che la ricettazione di una targa smarrita conserva rilevanza penale anche se il reato presupposto è stato depenalizzato. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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