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Art. 647 Codice Penale — Sezione Quinta Penale

Altri anni per Art. 647 Codice Penale

Furto al bar: quando si esclude l’aggravante della destrezza
Un uomo dimentica portafoglio e cellulare nella toilette di un bar. Una donna nota gli oggetti e avvisa un complice, che si impossessa del portafoglio. La Corte di Cassazione conferma che si tratta di furto e non di semplice appropriazione di cose smarrite, poiché i documenti nel portafoglio consentivano di identificare il proprietario. Tuttavia, i giudici escludono l'aggravante della destrezza: gli autori del furto si sono limitati ad approfittare di una distrazione autonoma della vittima, senza usare alcuna astuzia o abilità particolare per eludere la sua sorveglianza. La sentenza viene annullata limitatamente a questa aggravante, con rinvio alla Corte d'Appello per ricalcolare la pena.
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Furto di cosa smarrita: chiavetta USB dimenticata costa condanna
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per furto a carico di un uomo che si era impossessato di una chiavetta USB dimenticata da un'agente del Corpo Forestale. Il dispositivo, lasciato inserito in un computer, conteneva file che rendevano facilmente identificabile la proprietaria. La sentenza stabilisce un principio chiave sul furto di cosa smarrita: se l'oggetto conserva segni evidenti del suo legittimo proprietario, chi se ne appropria commette furto e non appropriazione di cosa smarrita. Inoltre, il 'fine di profitto' non deve essere necessariamente economico, ma può consistere in qualsiasi vantaggio, come l'accesso a informazioni riservate. La condanna per furto aggravato è quindi diventata definitiva.
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Furto cellulare smarrito: la Cassazione conferma
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per furto nei confronti di un uomo che si era impossessato di un telefono cellulare smarrito. La Corte ha stabilito che, a causa della presenza del codice IMEI che ne consente sempre l'identificazione del proprietario, l'impossessamento di un telefono altrui integra il reato di furto cellulare smarrito e non la meno grave (e oggi depenalizzata) appropriazione di cosa smarrita. La decisione ribadisce un orientamento consolidato, sottolineando l'irrilevanza delle modalità del ritrovamento o della conoscenza tecnologica dell'imputato.
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