Un indagato sottoposto agli arresti domiciliari ottiene la sostituzione della misura cautelare con il solo obbligo di dimora. Il difensore impugna comunque il provvedimento originario davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo l'inutilizzabilità delle prove per decorrenza dei termini di indagine. La difesa afferma che l'interesse all'impugnazione rimane vivo per richiedere la riparazione per ingiusta detenzione. I giudici di legittimità dichiarano il ricorso inammissibile. La legge stabilisce che la misura custodiale cessata rende il ricorso inutile, salvo un espresso mandato per l'indennizzo. L'intenzione di chiedere l'indennizzo costituisce un atto personale dell'imputato e non può basarsi su una semplice deduzione del difensore privo di procura speciale specifica.
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