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Art. 645 Codice di Procedura Civile — Sezione Sezioni Unite Civile

Altri anni per Art. 645 Codice di Procedura Civile

Vendita internazionale di merci: il giudice competente
Una società venditrice italiana ha richiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Roma contro un'azienda acquirente spagnola per il mancato pagamento di una fornitura di calzature. La società acquirente ha contestato la decisione, sollevando il difetto di giurisdizione del giudice italiano. L'acquirente ha sostenuto che, trattandosi di un rapporto transfrontaliero, la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui le merci sono state consegnate, ossia in Spagna. La venditrice ha replicato che la fornitura prevedeva la consegna franco fabbrica in Italia. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno accolto il ricorso dell'azienda spagnola, stabilendo che nella vendita internazionale di merci la controversia appartiene al giudice del Paese di destinazione finale dei beni qualora manchi una specifica clausola contrattuale scritta che fissi la consegna in territorio italiano.
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Clinica vs ASL: la giurisdizione del giudice ordinario sui pagamenti
Una struttura sanitaria privata ha richiesto a un'Azienda Sanitaria Locale il pagamento per prestazioni erogate. L'ente pubblico si è opposto invocando il superamento dei tetti di spesa regionali. La Corte di Cassazione ha risolto il dubbio su quale giudice dovesse decidere la controversia. Ha stabilito la giurisdizione del giudice ordinario in sanità accreditata quando la richiesta è puramente patrimoniale, cioè riguarda il pagamento di un corrispettivo. La competenza del giudice amministrativo sorge solo se si contesta direttamente la legittimità dell'atto che fissa i tetti di spesa. La causa è stata quindi affidata al Tribunale civile.
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Opposizione a decreto ingiuntivo: sì a domande nuove
Una società fornitrice di servizi sanitari ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro due enti pubblici. Questi si sono opposti contestando il rapporto contrattuale. La società ha quindi introdotto domande subordinate per responsabilità precontrattuale e arricchimento senza causa. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che, nell'ambito di una opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore (opposto) può legittimamente proporre domande nuove, purché connesse alla stessa vicenda sostanziale, anche se il debitore (opponente) non ha formulato una domanda riconvenzionale.
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