Il Tribunale di Trento dichiarava inammissibile la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato presentata da un condannato, ritenendo che una precedente decisione avesse gia precluso la valutazione di una condanna per bancarotta. Il condannato proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che tale reato non fosse stato oggetto della precedente istanza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il perimetro dell'incidente di esecuzione e delimitato esclusivamente dalla richiesta della parte (petitum) e non dall'intero cumulo delle pene. Di conseguenza, non opera alcuna preclusione processuale per i reati mai sottoposti a precedente esame. La Suprema Corte ha quindi annullato l'ordinanza, rinviando il caso al Tribunale per una nuova valutazione sul merito della continuazione.
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