La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza di patteggiamento. L'imputato contestava la motivazione sulla recidiva, ma la Corte ha ribadito che, in seguito alla riforma del 2017 (art. 448, comma 2-bis, c.p.p.), il ricorso patteggiamento è consentito solo per motivi tassativi, tra i quali non rientra il vizio di motivazione su un elemento circostanziale concordato tra le parti. La decisione conferma la natura di accordo del patteggiamento e la limitata possibilità di impugnazione.
Continua »