Un amministratore di condominio, revocato per gravi irregolarità gestionali, viene anche sanzionato per non aver partecipato alla mediazione. La Corte di Cassazione interviene sul punto, stabilendo un principio fondamentale: la procedura di **mediazione obbligatoria revoca amministratore** non si applica. La Corte ha chiarito che il procedimento per la rimozione giudiziale dell'amministratore ha una natura speciale che non rientra tra i casi per cui la legge impone il tentativo di mediazione. Di conseguenza, la sanzione per la mancata partecipazione è stata annullata, anche se la condanna al pagamento delle spese legali basata sulla soccombenza è stata confermata.
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