Un'azienda si aggiudica un compendio aziendale in una procedura competitiva. Successivamente, un'altra società presenta un'offerta molto più alta. Il Tribunale sospende la vendita e indice una nuova gara. L'aggiudicataria originale impugna questa decisione. Tuttavia, nelle more del giudizio, partecipa alla nuova gara e si aggiudica nuovamente l'azienda a un prezzo superiore. La Corte di Cassazione, a questo punto, dichiara il ricorso inammissibile per 'sopravvenuto difetto di interesse'. L'azienda, avendo ottenuto il bene che voleva, non ha più un interesse concreto a contestare la decisione che ha portato alla seconda asta.
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