La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un privato che contestava la mancata sospensione del processo civile di risarcimento danni. Il ricorrente sosteneva che il giudizio civile dovesse arrestarsi in attesa dell'esito di un'istanza di revisione del giudicato penale. La Suprema Corte ha rilevato sia la tardività del ricorso sia l'assenza della prova di notifica della sentenza impugnata. Nel merito, ha ribadito che la pendenza di una revisione penale non giustifica la sospensione del processo civile, poiché l'eventuale annullamento della condanna penale travolgerebbe comunque la successiva sentenza civile di liquidazione.
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