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Art. 634 Codice di Procedura Penale — Anno 2022

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Altri anni per Art. 634 Codice di Procedura Penale

Ricorso straordinario per errore di fatto: negato il rito Covid
Gli eredi di un medico, condannato per omicidio colposo prescritto, presentano un ricorso straordinario per errore di fatto contro la decisione della Cassazione che aveva respinto la loro richiesta di revisione. I ricorrenti lamentano che la cancelleria non ha comunicato via PEC le richieste del Procuratore Generale, violando le norme emergenziali Covid-19, e non ha notificato il verdetto finale. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che la procedura speciale pandemica non si applica ai giudizi in camera di consiglio non partecipata, regolati dalle norme ordinarie. In questo rito, la mancata notifica delle richieste dell'accusa o del dispositivo non invalida la decisione, che si perfeziona solo con il deposito ufficiale. I ricorrenti sono condannati alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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Istanza di revisione: il confine tra filtro e merito
Il Condannato, precedentemente giudicato colpevole di simulazione di reato e contraffazione di sigilli, ha proposto un'istanza di revisione basata su nuove prove documentali e dichiarazioni inedite di coimputati. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile la richiesta, ritenendo le prove non decisive o già note. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condannato, stabilendo che la valutazione preliminare sull'ammissibilità dell'istanza di revisione non deve trasformarsi in un'anticipazione del giudizio di merito. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'inammissibilità per manifesta infondatezza può essere dichiarata solo se l'inattendibilità delle nuove prove è evidente a prima vista (ictu oculi). Di conseguenza, la Cassazione ha annullato l'ordinanza, rinviando il caso alla Corte d'appello per un nuovo esame.
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Revisione della sentenza di condanna: nuove prove contro autopsia
Il Condannato, ritenuto colpevole di duplice omicidio, ha richiesto la revisione della sentenza di condanna definitiva a ventidue anni di reclusione. A sostegno della domanda ha presentato nuove testimonianze che avrebbero dovuto dimostrare la legittima difesa. La Corte d'Appello ha rigettato l'istanza ritenendo le prove prive di novità e inidonee a ribaltare la condanna, poiché smentite dai dati autoptici (vittime colpite al petto e alla schiena) e dalle dichiarazioni dello stesso condannato. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che il giudice può dichiarare inammissibile la richiesta se le prove non sono realmente nuove o idonee a determinare il proscioglimento. Il ricorso del Condannato è stato rigettato con condanna alle spese.
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Istanza di revisione: la perizia debole non cancella la colpa
Due soggetti condannati in via definitiva per spaccio di droga presentano un'istanza di revisione della sentenza, proponendo come prove nuove una perizia fonica basata sul metodo Kersta e alcuni timbri sul passaporto per dimostrare un alibi. La Corte d'Appello dichiara inammissibile la richiesta. La Corte di Cassazione conferma questa decisione, rigettando il ricorso dei condannati. I giudici chiariscono che la perizia fonica si basa su un metodo scientifico screditato e su registrazioni non comparabili, mentre i documenti sull'alibi erano già stati valutati o risultavano irrilevanti rispetto alle accuse. Rimangono inoltre solide le prove originarie, tra cui le confessioni degli stessi imputati. I ricorrenti perdono il ricorso e vengono condannati al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Revisione della sentenza di condanna: il dubbio batte la certezza
Il Condannato, ritenuto colpevole di omicidio in concorso, ha proposto istanza per la revisione della sentenza di condanna basandosi su nuove prove, tra cui le dichiarazioni della madre. Quest'ultima riferiva di aver appreso dal coimputato che un terzo soggetto era presente sul luogo del delitto al posto del figlio. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile la richiesta. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del condannato, annullando il provvedimento. I giudici di legittimità hanno chiarito che, nella fase preliminare di ammissibilità della revisione, il giudice deve limitarsi a una sommaria delibazione per escludere l'infondatezza immediata, senza anticipare il giudizio di merito riservato al vero e proprio dibattimento.
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Revisione della sentenza di condanna: l’assoluzione che non salva
Il Condannato, precedentemente condannato in via definitiva per associazione mafiosa e violenza privata, ha proposto una richiesta di revisione della sentenza di condanna. Egli sosteneva che alcune sentenze successive di assoluzione fossero inconciliabili con la sua condanna. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile la richiesta senza dibattimento. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'assoluzione per un singolo episodio non cancella le altre prove decisive che hanno fondato la condanna, come le gravi intimidazioni e le ingerenze nella vita politica locale. Di conseguenza, non esiste alcuna reale incompatibilità tra i giudicati. Il Condannato perde il ricorso e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Istanza di revisione: quando le nuove prove non salvano
Il Condannato propone un'istanza di revisione contro la condanna per tentato omicidio, presentando come nuova prova le dichiarazioni di un coimputato che lo scagionavano, sostenendo che fosse intervenuto solo per sedare la rissa. La Corte d'appello dichiara inammissibile la richiesta per manifesta infondatezza. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del Condannato, confermando che l'istanza di revisione può essere respinta subito se le nuove prove appaiono "ictu oculi" (a prima vista) inidonee a scardinare il solido quadro accusatorio originario, senza che ciò costituisca un'anticipazione abusiva del merito.
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Revisione della sentenza: prove nuove ma inutili per il falso
Il Condannato, un professionista ritenuto colpevole di aver messo in circolazione certificati di credito del tesoro falsi per saldare un debito con i propri clienti, ha proposto istanza di revisione della sentenza. A supporto della richiesta, ha presentato una perizia tecnica volta a dimostrare la falsità di un verbale redatto da un ufficiale giudiziario straniero utilizzato nel processo originario. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità della richiesta. I giudici hanno stabilito che la presunta falsità del verbale non incide sul nocciolo dell'accusa, poiché Il Condannato non ha mai smentito di aver ricevuto e consegnato i titoli falsi, limitandosi a difendersi sostenendo la propria buona fede. Di conseguenza, la nuova prova è del tutto irrilevante per scardinare il giudicato.
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Istanza di revisione: l’archiviazione altrui non cancella la condanna
Due soggetti, condannati in via definitiva per favoreggiamento personale, hanno presentato un'istanza di revisione sostenendo la presenza di una prova nuova: il decreto di archiviazione emesso nei confronti del soggetto che avevano aiutato. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità della richiesta. I giudici hanno chiarito che il decreto di archiviazione è un provvedimento temporaneo e neutro, inidoneo a costituire una prova nuova o a scalfire la stabilità del giudicato. Inoltre, l'assoluzione di una coimputata in un processo separato non rileva ai fini della revisione. La Suprema Corte ha quindi respinto il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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