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Art. 634 Codice Penale — Anno 2026

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Turbativa violenta del possesso: la Cassazione conferma la condanna
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di turbativa violenta del possesso di un immobile ai danni della persona offesa. L'uomo aveva presentato ricorso contestando l'accertamento delle condotte violente, la presenza del dolo e la liquidazione delle spese legali a favore della parte civile. I giudici supremi hanno dichiarato l'impugnazione inammissibile, ritenendo i motivi aspecifici e meramente reiterativi rispetto alle censure già respinte dalla Corte di Appello. I giudici di merito hanno infatti ampiamente dimostrato gli atti di forza contro il godimento pacifico del bene e la chiara volontà di ledere l'altrui possesso. L'imputato deve quindi versare tremila euro alla Cassa delle ammende e rifondere duemila euro di spese processuali alla vittima, oltre alle spese del procedimento.
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Estinzione del reato per morte dell’imputato: stop alla condanna
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un uomo condannato in appello per il reato di turbativa del possesso. Durante la pendenza del giudizio di legittimità, è intervenuto il decesso del ricorrente, regolarmente documentato tramite certificato di morte. La Suprema Corte ha applicato l'articolo 150 del codice penale, dichiarando l'estinzione del reato per morte dell'imputato. Di conseguenza, la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio, rendendo superflua la valutazione dei motivi di merito sollevati dalla difesa. La decisione conferma che la morte del soggetto interrompe definitivamente l'azione penale dello Stato, prevalendo su ogni altra questione processuale non ancora definita.
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