Un soggetto, il cui reato era stato dichiarato estinto per prescrizione, ha richiesto la revisione del processo. La Corte di Cassazione ha dichiarato la richiesta inammissibile. La motivazione risiede nel fatto che, nonostante la prescrizione del reato, le statuizioni civili relative al risarcimento del danno non erano ancora divenute definitive. Di conseguenza, il richiedente non possedeva lo status giuridico di 'condannato', presupposto indispensabile per poter accedere alla revisione del processo.
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