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Art. 632 Codice di Procedura Civile — Sezione Sesta Civile

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Pignoramento Fallito: Spese di Esecuzione Forzata a Carico del Creditore
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un Professionista che contestava la ripartizione delle spese di esecuzione forzata. Il Tribunale aveva rigettato il suo appello, confermando che le spese di un precetto (intimazione di pagamento) divenuto inefficace, perché non seguito da pignoramento (sequestro dei beni) entro 90 giorni, restano a carico del creditore. Il Professionista sosteneva l'esistenza di un accordo transattivo (patto per risolvere la lite) che avrebbe modificato la ripartizione delle spese. La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che l'accordo non era provato e che la legge stabilisce che le spese di un processo esecutivo non avviato con pignoramento non possono essere addebitate al debitore. Il Professionista deve quindi sostenere le spese legali.
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