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Art. 632 Codice di Procedura Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 632 Codice di Procedura Civile

Pignoramento Fallito: Spese di Esecuzione Forzata a Carico del Creditore
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un Professionista che contestava la ripartizione delle spese di esecuzione forzata. Il Tribunale aveva rigettato il suo appello, confermando che le spese di un precetto (intimazione di pagamento) divenuto inefficace, perché non seguito da pignoramento (sequestro dei beni) entro 90 giorni, restano a carico del creditore. Il Professionista sosteneva l'esistenza di un accordo transattivo (patto per risolvere la lite) che avrebbe modificato la ripartizione delle spese. La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che l'accordo non era provato e che la legge stabilisce che le spese di un processo esecutivo non avviato con pignoramento non possono essere addebitate al debitore. Il Professionista deve quindi sostenere le spese legali.
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Opposizione all’esecuzione: vince ma perde le spese legali
Un Creditore avvia un pignoramento contro il Debitore. Quest'ultimo propone un'opposizione all'esecuzione ottenendo la sospensione della procedura. Il giudice dell'esecuzione omette però di liquidare le spese della fase sommaria e fissa il termine per il giudizio di merito, che nessuna delle parti inizia. Il processo esecutivo si estingue. Nell'ordinanza di estinzione, il giudice liquida erroneamente le spese dell'opposizione a favore del Debitore. Il Creditore propone reclamo. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del Debitore, stabilendo che se il giudice non liquida le spese della fase sommaria con l'ordinanza di sospensione, la parte interessata deve avviare il giudizio di merito o chiedere l'integrazione del provvedimento. In caso di inerzia, tali spese non sono più recuperabili né liquidabili con l'ordinanza di estinzione.
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Opposizione all’esecuzione: l’acquisto all’asta è salvo senza collusione
I Debitori hanno proposto un'opposizione all'esecuzione contro una procedura di espropriazione immobiliare esattoriale gestita dall'Agente della Riscossione. I Debitori lamentavano l'estinzione del debito per avvenuto pagamento e l'irregolarità della vendita all'asta, evidenziando la condanna penale di un funzionario per abuso d'ufficio. L'immobile era stato aggiudicato all'Aggiudicataria. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione per mancanza di prove sulla collusione tra il funzionario e l'acquirente, salvaguardando l'acquisto di quest'ultima. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le contestazioni sull'estinzione del debito andavano impugnate tramite appello e non direttamente in Cassazione. Inoltre, in assenza di collusione provata, i diritti dell'aggiudicatario terzo rimangono pienamente tutelati ai sensi dell'articolo 2929 del codice civile.
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