La Corte di Cassazione chiarisce che il ritardo del creditore nel versare l'anticipo per le spese di pubblicità non causa automaticamente l'estinzione del processo esecutivo. La Corte distingue tra il termine per l'anticipo spese, di natura ordinatoria, e il termine per la pubblicazione dell'avviso di vendita, l'unico perentorio la cui violazione determina l'estinzione. Poiché nel caso di specie non era stata ancora fissata una data di vendita, il reclamo del debitore è stato respinto.
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