I familiari del soggetto proposto hanno presentato istanza per ottenere la revocazione della confisca di un fabbricato. I richiedenti hanno allegato rilievi aerofotogrammetrici e una perizia tecnica per dimostrare che le opere edilizie erano antecedenti al periodo di presunta pericolosità sociale. La Corte di appello ha rigettato la domanda rilevando che i documenti erano già reperibili in precedenza e non costituivano prova nuova. Le Sezioni Unite penali hanno confermato il rigetto enunciando un principio di diritto restrittivo. Ai fini del rimedio straordinario, la prova nuova consiste unicamente nella prova formatasi dopo il giudizio o preesistente ma scoperta incolpevolmente dopo la definitività della misura. Non è ammissibile la prova che la parte poteva produrre con l'ordinaria diligenza, a meno che non dimostri un impedimento assoluto dovuto a forza maggiore.
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