Un soggetto, condannato per ricettazione di un assegno, ha richiesto la revisione del giudicato sulla base di successive sentenze di assoluzione per fatti simili, sostenendo che queste minassero l'attendibilità del testimone chiave. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando l'inammissibilità dell'istanza. Ha chiarito che una diversa valutazione della credibilità di un testimone in processi separati non costituisce un "contrasto di giudicati" e non è sufficiente a giustificare la riapertura di un processo definitivo, riaffermando l'autonomia di ogni giudice nella valutazione delle prove.
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