La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 43180/2024, ha stabilito che l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento al coniuge separato non può essere estinto tramite compensazione con un controcredito. La Corte ha ribadito la natura "latamente alimentare" dell'assegno, che lo rende indisponibile e non compensabile unilateralmente, confermando la condanna penale per il reato di cui all'art. 570-bis c.p. a carico del coniuge obbligato che aveva omesso i pagamenti.
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