Un cittadino ha richiesto l'equa riparazione per l'eccessiva durata di una precedente causa. La fase esecutiva di quel processo si era però estinta per inattività delle parti, dopo il pagamento spontaneo del debitore. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda, ritenendo che l'estinzione per inattività faccia presumere l'assenza di un reale danno psicologico o materiale. Il cittadino ha fatto ricorso in Cassazione, contestando il calcolo dei tempi e l'applicazione di questa presunzione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che per i procedimenti avviati dopo il 2016 si applica la presunzione di insussistenza del pregiudizio se il processo presupposto si estingue per inattività. Il cittadino perde la causa e non riceve alcun indennizzo.
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