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Art. 629 Codice di Procedura Civile — Sezione Prima Civile

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Rinuncia liquidazione patrimonio: non si può tornare indietro
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18118/2025, ha stabilito un principio fondamentale in materia di sovraindebitamento. Una volta che il tribunale ha emesso il decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, il debitore non può più rinunciarvi. La Corte ha chiarito che la procedura, pur avviata su istanza del debitore, acquisisce una natura concorsuale e pubblicistica, finalizzata a tutelare tutti i creditori secondo il principio della par condicio. La rinuncia liquidazione patrimonio è quindi possibile solo prima del decreto di apertura, dopodiché la procedura prosegue indipendentemente dalla volontà del debitore, similmente a quanto avviene nel fallimento.
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