Un uomo, già condannato per estorsione e ricettazione, si rivolge alla Corte di Cassazione lamentando la mancata concessione attenuanti generiche. Sosteneva che i giudici non avessero adeguatamente considerato elementi a suo favore per ridurre la pena. La Corte, però, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che la decisione dei giudici precedenti era corretta: avevano motivato in modo logico il loro rifiuto, bilanciando la recidiva dell'imputato (il suo essere un delinquente abituale) con l'unica attenuante riconosciuta, quella del danno di lieve entità. La condanna è stata quindi confermata, con l'aggiunta del pagamento delle spese processuali e di una sanzione.
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