La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile presentato da un imputato che contestava la qualificazione giuridica del reato (estorsione invece di violenza privata). La decisione si fonda su due motivi: la genericità dell'argomentazione e, soprattutto, il fatto che l'imputato aveva precedentemente aderito a un accordo in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., rinunciando a tutti i motivi di impugnazione tranne quello relativo alla pena. Tale accordo, secondo la Corte, implica una rinuncia a sollevare altre questioni nel successivo giudizio di legittimità.
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