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Art. 628-bis Codice di Procedura Penale — Anno 2025

Altri anni per Art. 628-bis Codice di Procedura Penale

Calunnia: il memoriale basta per la condanna
Una studentessa è stata condannata per il reato di calunnia dopo aver falsamente accusato il suo datore di lavoro di omicidio. Nonostante la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo abbia invalidato le sue dichiarazioni verbali iniziali a causa di violazioni procedurali durante gli interrogatori, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna. La Corte ha stabilito che un successivo memoriale, scritto volontariamente e contenente la stessa falsa accusa, era di per sé sufficiente a costituire il reato di calunnia, essendo stato acquisito come corpo del reato durante il processo. Il ricorso è stato quindi respinto.
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Revisione europea: la Cassazione chiarisce il nuovo art. 628-bis
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, stabilisce un punto fermo sulla revisione europea dei processi penali dopo la Riforma Cartabia. Viene chiarito che il nuovo art. 628-bis del codice di procedura penale sostituisce integralmente il precedente rimedio della "revisione europea", creato via giurisprudenziale. Di conseguenza, solo il soggetto che ha ottenuto una sentenza favorevole dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo può attivare questo nuovo strumento, escludendo chi si trovi in situazioni analoghe ma non abbia adito la Corte EDU.
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Rimedio ex art. 628-bis cpp: la Cassazione chiarisce
La Corte di Cassazione ha esaminato un caso relativo al nuovo rimedio ex art. 628-bis cpp. Un condannato all'ergastolo, a seguito di una pronuncia della Corte EDU che riconosceva la violazione del suo diritto alla corrispondenza (art. 8 e 13 CEDU), ha chiesto la revisione della sua pena. Sosteneva che tale violazione gli avesse impedito di accedere al rito abbreviato. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che non è sufficiente una violazione convenzionale per ottenere una revisione. È necessario dimostrare una "incidenza effettiva e concreta" della violazione sull'esito del processo, un nesso causale che il ricorrente non è riuscito a provare in modo specifico.
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Rescissione del giudicato: quando scatta il termine?
Un imputato, condannato in assenza, ha richiesto la rescissione del giudicato anni dopo che la sentenza era divenuta definitiva. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22890/2025, ha dichiarato la richiesta inammissibile per tardività. Il principio stabilito è che il termine di 30 giorni per presentare la richiesta decorre dal momento in cui il difensore di fiducia, domiciliatario legale dell'imputato resosi irreperibile, ha avuto conoscenza della sentenza, poiché tale conoscenza è imputata all'assistito.
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Violazione CEDU: la Cassazione annulla la condanna
La Corte di Cassazione ha annullato una condanna per omicidio a seguito di una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). La CEDU aveva riscontrato una violazione del diritto a un equo processo (art. 6 CEDU) perché la Corte d'Appello aveva ribaltato una precedente assoluzione basandosi su una diversa interpretazione delle testimonianze, senza però procedere a una nuova escussione dei testimoni chiave. La Cassazione, applicando l'art. 628-bis c.p.p., ha revocato la propria precedente sentenza di rigetto e ha annullato la condanna d'appello, disponendo un nuovo processo per sanare la violazione CEDU.
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Revisione processo penale: la Cassazione e la CEDU
La Corte di Cassazione, applicando il nuovo art. 628-bis c.p.p., ha disposto la revisione di un processo penale per omicidio colposo. La decisione segue una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) che aveva condannato l'Italia per violazione del diritto a un equo processo. La Corte d'Appello aveva infatti ribaltato una sentenza di assoluzione, condannando l'imputata, senza però procedere a un nuovo esame diretto dei testimoni, la cui credibilità era stata valutata diversamente. La Cassazione ha quindi revocato la condanna e ordinato la riapertura del processo in grado d'appello per sanare la violazione accertata.
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Revisione europea: no senza sentenza CEDU
Un uomo condannato in assenza ha richiesto la revisione europea della sua sentenza, lamentando la violazione del diritto a un equo processo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, specificando che il rimedio previsto dall'art. 628-bis c.p.p. presuppone inderogabilmente una precedente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) favorevole al ricorrente. Il rimedio non è estensibile ai cosiddetti 'fratelli minori', ovvero soggetti in situazioni analoghe ma privi di una pronuncia diretta della Corte EDU.
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