Un comproprietario ha chiesto la revocazione per errore di fatto di una sentenza di Cassazione. La Suprema Corte aveva precedentemente annullato un giudizio di divisione immobiliare, ritenendo erroneamente che la debitrice esecutata non avesse partecipato ai gradi di merito. Il comproprietario ha dimostrato che la debitrice era stata regolarmente citata e dichiarata contumace, evidenziando la svista del giudice di legittimità. La Cassazione ha accolto il ricorso, confermando l'esistenza dell'errore percettivo. Di conseguenza, ha revocato la propria precedente decisione e ha ordinato al creditore di integrare il contraddittorio nei confronti del comproprietario, divenuto nel frattempo erede della debitrice defunta, per poter riesaminare il ricorso originario.
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