Una società creditrice contesta la decisione di un Giudice dell'Esecuzione che aveva dichiarato improcedibile un pignoramento immobiliare, nonostante lo stesso procedimento fosse già stato sospeso in attesa della decisione su un'opposizione del debitore. La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, non decide nel merito ma, riconoscendo la complessità della questione sui poteri del Giudice Esecutivo durante la fase di sospensione, rimette gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione a una sezione specializzata.
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