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Art. 626 Codice Penale — Anno 2022

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Altri anni per Art. 626 Codice Penale

Stato di necessità nel furto: fame o reato al supermercato?
L'Imputato è stato condannato per il furto di merce alimentare del valore di circa 156 euro dagli scaffali di un supermercato. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione invocando lo Stato di necessità nel furto a causa delle condizioni di indigenza del soggetto, chiedendo inoltre la riqualificazione del reato in tentativo. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che lo stato di povertà non giustifica il furto, poiché esistono i servizi di assistenza sociale e la merce sottratta superava il bisogno immediato di sopravvivenza. Inoltre, l'occultamento della refurtiva lontano dal negozio configura il reato consumato e non tentato. L'Imputato perde la causa ed è condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Tentato furto aggravato: rubare quintali di frutta non è raspollamento
Un uomo è stato condannato per il reato di tentato furto aggravato di circa 10-12 quintali di frutta da un terreno agricolo. L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione chiedendo di qualificare il fatto come semplice raspollamento (raccolta di residui), di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto o di riconoscere l'attenuante del danno di speciale tenuità. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che l'enorme quantità di frutta che l'uomo ha cercato di sottrarre è assolutamente incompatibile con la tesi del raccolto di scarti o con un danno di lieve entità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Furto per stato di bisogno: la povertà non cancella il reato
L'Imputato ha subito una condanna per furto aggravato dopo aver sottratto trecento euro in contanti. La difesa ha richiesto la riqualificazione del reato in furto per stato di bisogno, evidenziando la disoccupazione del soggetto e la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che la somma di trecento euro non rappresenta un valore tenue. Inoltre, la generica condizione di indigenza o la mancanza di un lavoro non bastano a integrare il grave e urgente bisogno richiesto dalla legge. L'Imputato perde la causa e deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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