La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha corretto un errore materiale contenuto nel dispositivo di una propria precedente sentenza. Il dispositivo riportava erroneamente il 'rigetto' del ricorso, mentre la decisione effettiva, come risultava dalla motivazione, era di 'inammissibilità' con condanna al pagamento di un'ammenda. La Corte ha stabilito che, in caso di contrasto, la motivazione può prevalere sul dispositivo se esprime in modo inequivocabile la volontà del giudice, procedendo quindi alla rettifica.
Continua »