La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un imputato per furto aggravato e falso per soppressione, dichiarando inammissibile il ricorso. La difesa sosteneva che il furto dovesse essere considerato un antefatto non punibile rispetto al reato di falso per soppressione. Tuttavia, i giudici hanno stabilito che, essendovi una distinzione cronologica tra la sottrazione del bene e la successiva distruzione del documento, i due reati concorrono materialmente. La sentenza affronta inoltre il tema dell'imputabilità e della discrezionalità del giudice nel bilanciamento delle circostanze attenuanti.
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