L'Agente della Riscossione ha avviato un pignoramento presso terzi contro un contribuente. Quest'ultimo ha promosso opposizione davanti al giudice ordinario lamentando la mancata notifica delle cartelle di pagamento e chiedendo la sospensione cautelare. Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'urgenza e ha segnalato incidentalmente la giurisdizione tributaria. Il contribuente ha quindi riassunto la causa davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, la quale ha sollevato d'ufficio conflitto negativo dinanzi alla Cassazione. Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il regolamento di giurisdizione d'ufficio. Il conflitto può sorgere solo in presenza di due decisioni definitive rese a cognizione piena. Un provvedimento cautelare e provvisorio non possiede efficacia di giudicato e non consente al secondo giudice di interpellare la Suprema Corte.
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