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Art. 624 Codice di Procedura Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 624 Codice di Procedura Civile

Pignoramento e regolamento di giurisdizione d’ufficio: i limiti
L'Agente della Riscossione ha avviato un pignoramento presso terzi contro un contribuente. Quest'ultimo ha promosso opposizione davanti al giudice ordinario lamentando la mancata notifica delle cartelle di pagamento e chiedendo la sospensione cautelare. Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'urgenza e ha segnalato incidentalmente la giurisdizione tributaria. Il contribuente ha quindi riassunto la causa davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, la quale ha sollevato d'ufficio conflitto negativo dinanzi alla Cassazione. Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il regolamento di giurisdizione d'ufficio. Il conflitto può sorgere solo in presenza di due decisioni definitive rese a cognizione piena. Un provvedimento cautelare e provvisorio non possiede efficacia di giudicato e non consente al secondo giudice di interpellare la Suprema Corte.
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Opposizione agli atti esecutivi: l’errore che costa caro al debitore
Un debitore esecutato ha proposto un'opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, dopo aver inizialmente sospeso la vendita immobiliare, aveva rigettato la sospensione dell'intera procedura e disposto un nuovo tentativo d'asta. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione nel merito. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che l'ordinanza del giudice, avendo natura cautelare e decidendo sulla sospensione, non poteva essere impugnata con l'opposizione agli atti esecutivi, ma solo con il reclamo cautelare. Di conseguenza, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio la sentenza del Tribunale, dichiarando l'originaria inammissibilità dell'azione del debitore, il quale è stato condannato a pagare le spese legali ai creditori.
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Titolo esecutivo complesso: la Cassazione nega la validità
Una banca internazionale, creditrice di una società in concordato, ha cercato di ottenere la consegna di azioni in base a un titolo esecutivo complesso, formato da una sentenza straniera di condanna al pagamento e dalla sentenza italiana di omologa del concordato. La Corte di Cassazione ha rigettato questa tesi, stabilendo che i due provvedimenti non possono essere combinati per creare un titolo esecutivo per una prestazione (consegna di azioni) diversa da quella originaria (pagamento di una somma). La Corte ha accolto l'opposizione della società, dichiarando l'inesistenza del diritto della banca a procedere esecutivamente in tal senso.
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