La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'ex legale rappresentante di una società cooperativa, poiché al momento della proposizione dell'impugnazione la società era già stata posta in liquidazione coatta amministrativa. La Corte ha stabilito che la legittimazione processuale spetta in via esclusiva agli organi della procedura concorsuale (il commissario liquidatore), e la sua carenza negli organi della società è un vizio insanabile che rende l'atto nullo fin dall'origine.
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