Un passeggero si trovava a bordo di una vettura il cui conducente è fuggito a forte velocità per evitare un controllo dei carabinieri. Una volta fermato il mezzo, il passeggero è scappato a piedi. I giudici di merito lo avevano condannato per resistenza a pubblico ufficiale in concorso, ritenendo che la sua presenza e la fuga a piedi avessero rafforzato la condotta del guidatore. La Corte di Cassazione ha annullato la condanna senza rinvio. La Corte ha stabilito che la semplice presenza a bordo e la fuga successiva non dimostrano la complicità morale. Senza prove di un accordo preventivo o di un incitamento diretto, la condotta passiva configura una connivenza non punibile. L'imputato è stato assolto e la misura degli arresti domiciliari è stata revocata.
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