Un liquidatore, condannato per bancarotta semplice in un processo svoltosi in sua assenza, ha presentato ricorso sostenendo di non aver mai avuto conoscenza del procedimento. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che un **processo in assenza** non può basarsi sulla sola dichiarazione di domicilio iniziale se l'imputato risulta poi irreperibile. La mancanza di certezza sulla conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato determina una nullità insanabile. Di conseguenza, le sentenze di primo e secondo grado sono state annullate con rinvio degli atti al Tribunale.
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