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Art. 623 Codice Penale — Sezione Settima Penale

Altri anni per Art. 623 Codice Penale

Inammissibilità ricorso in Cassazione: quando l’appello non basta
La Corte d'Appello di Catania ha confermato una condanna per un reato, riducendo la pena per un imputato e rigettando l'appello dell'altro. Entrambi hanno proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità ricorso in Cassazione per entrambi. Ha ribadito che la valutazione della pena rientra nella discrezionalità dei giudici di merito e che il ricorso contro un concordato in appello è limitato a specifici vizi procedurali, non alla mera rideterminazione della pena. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
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Intercettazione abusiva: condanna anche se lo scanner è spento
Due soggetti sono stati condannati per aver installato in casa una ricetrasmittente scanner idonea a captare le comunicazioni radio delle forze dell'ordine. Gli imputati hanno proposto ricorso in Cassazione contestando la ricostruzione dei fatti. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha chiarito che l'intercettazione abusiva si configura come reato previsto dall'articolo 617-bis del codice penale anche se i dispositivi non sono stati attivati o non hanno funzionato. La norma, infatti, anticipa la tutela della riservatezza punendo i comportamenti preparatori idonei a ledere la segretezza delle comunicazioni. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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