Due soggetti sono stati condannati per aver installato in casa una ricetrasmittente scanner idonea a captare le comunicazioni radio delle forze dell'ordine. Gli imputati hanno proposto ricorso in Cassazione contestando la ricostruzione dei fatti. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha chiarito che l'intercettazione abusiva si configura come reato previsto dall'articolo 617-bis del codice penale anche se i dispositivi non sono stati attivati o non hanno funzionato. La norma, infatti, anticipa la tutela della riservatezza punendo i comportamenti preparatori idonei a ledere la segretezza delle comunicazioni. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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